STATUTO
COMUNITÀ MONTANA DEL GRAN
SASSO
ZONA “O” TOSSICIA (TE)
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Titolo I –
Principi
Cap. I –
COMUNITA’ MONTANA
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente Statuto con il termine:
a) Comunità
Montana si intende la Comunità Montana del Gran Sasso Zona
“O” di Tossicia (TE);
b) Legge
sulla Montagna si intende la L. 31 gennaio 1994, n. 97 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) Legge
Regionale per lo sviluppo delle zone montane si intende la
L.R. 18 maggio 2000, n. 95 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) Testo
Unico degli Enti locali (TUEL) si intende il D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
e) Ordinamento
sul pubblico impiego si intende il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
Articolo 2 Natura giuridica e
ruolo
1) La
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”, fino a diversa
disposizione con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, costituisce unione dei Comuni montani di Castel
Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano,
Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e
Tossicia. Essa è Ente locale sovracomunale.
2) La
Comunità montana promuove, programma e attua le politiche a
favore del territorio e a tutela degli interessi della
popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che
organizzativo, con i Comuni membri.
Articolo 3 Territorio e sede
1) Il
territorio della Comunità Montana coincide con il territorio
dei Comuni indicati all’art. 2.
2) La
Comunità montana ha sede in Tossicia (TE).
Articolo 4
Finalità e obiettivi
La Comunità Montana, nell’ambito delle
finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue
prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:
-
Cura unitariamente gli
interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo
ed il riequilibrio sociale, civile e culturale, economico
e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi
volti a favorire una migliore qualità della vita ed
un’adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di
collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti
pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti
dall’art. 4 della Carta Europea dell’Autonomia Locale,
firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dalla legge 3
dicembre 1971, n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97
e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle
norme del presente Statuto.
-
Promuove e predispone in
favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse
le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli
strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio
dell’ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo
spopolamento del territorio ed il conseguente
depauperamento dei nuclei familiari, delle unità
produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando
ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel
quadro di una economia montana integrata.
-
Svolge le funzioni ed i
servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della
Regione e quelli a d essa delegati dalla regione, dalla
Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul
territorio. In particolare:
-
Programma e gestisce gli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
-
Promuove l’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi
dell’art. 28 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con
particolare riguardo ai settori di cui all’art. 11 della
legge 31.01.1994, n. 97;
-
Tutela e valorizza i
prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche
in convenzione con altri Enti ed associazioni operanti sul
territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere,
mercati ed incontri promozionali;
-
Promuove politiche attive
per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di
informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti
all’incremento dell’occupazione in generale ed in
particolare all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro;
-
Promuove, favorisce e
coordina iniziative pubbliche e private, volte alla
valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del
proprio territorio, attraverso interventi di:
-
esecuzione di opere
pubbliche e di bonifica montana;
-
realizzazione e
miglioramento del sistema viario interpoderale,
acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;
-
sistemazione idraulico –
forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e
produttiva, gestione del demanio forestale regionale,
sostegno all’agricoltura ed alla zootecnia;
-
salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente montano;
-
assistenza e collaborazione
a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo
delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
-
Favorisce la costituzione di
cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti
istituzionali e promuove forme di collaborazione con
associazioni senza scopo di lucro;
-
Può affidare di volta in
volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in
possesso di capacità e valida struttura organizzativa,
l’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le
loro specifiche funzioni;
-
Sostituisce, nell’esecuzione
di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai
sensi dell’art. 8 della Legge 03.12.1971, n. 1102;
-
Ai sensi dell’art. 9 della
citata legge, può acquistare o prendere in affitto o
gestire terreni compresi nei territori montani, per
destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o
riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e
quelli di cui al primo comma dell’art. 29 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa
del suolo e per la protezione dell’ambiente naturale in
conformità agli scopi precisati;
-
Verifica che le opere
previste dall’art. 2 - lettera a) - della legge
03.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel
territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto
con il piano pluriennale di sviluppo;
-
Promuove, attraverso la
consultazione e l’informazione, la partecipazione degli
enti, delle forze sociali, economiche, e delle
associazioni operanti sul territorio, al processo di
formazione del piano pluriennale di sviluppo socio –
economico;
-
Per l’esercizio associato e
coordinato di funzioni e servizi determinati, può
stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i
Comuni, con la Provincia, con la Regione, con le altre
Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati,
apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le
modalità di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e dell’art. 11 Legge 31 gennaio 1994, n. 97; Per la
definizione e l’attuazione di opere in forma coordinata ed
integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune, può promuovere accordi di
programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
-
Può costituire, per
l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni,
aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui
agli articoli 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-
Può costituire e partecipare
a società consortili miste di capitali ed altri tipi di
società previste nel codice civile, in posizione, sia
maggioritaria che minoritaria;
-
Può costituire consorzi e
stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel
proprio territorio e con altri enti locali, per le
finalità di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-
Promuove, anche d’intesa con
gli altri enti locali, con le istituzioni ed associazioni
sanitarie sociali, servizi di assistenza alle persone
indigenti,anziane, ai disabili portatori di handicap, alle
categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero,
favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la
nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di
volontariato e di cooperative tra i giovani;
-
Promuove forme di
collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi,
incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con
altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previe
le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali
internazionali, allo scopo di incentivare l’interscambio
di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali,
di sostenere e potenziare le attività commerciali,
economiche e produttive della zona, favorendo nuove
opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere
nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra i
giovani;
-
Aderisce all’UNCEM – Unione
Nazionale Comuni Enti Montani, ed alle altre associazioni
autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività
statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il
proprio personale e con oneri a carico del proprio
bilancio. Versa le quote associative con le modalità
stabilite dalle associazioni;
-
Promuove, coordina e
realizza interventi a favore della terza età, anche
attraverso la socializzazione ed il trasferimento di
conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri
alle nuove generazioni;
-
Promuove, coordina e
realizza interventi a favore dei giovani al fine di
garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza
nel territorio montano;
-
Promuove, coordina e
favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125.
Articolo 5
Assetto funzionale
1)
La Comunità Montana è titolare
di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione
Europea e dalle leggi statali e regionali;
2) Costituisce
la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate
dai Comuni membri, dalla provincia e dalla regione;
3) E’
titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni
membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad
essi delegate;
4) Promuove
l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
Articolo 6
Programmazione e cooperazione
interistituzionale
1) La
Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della
programmazione sia nello svolgimento del ruolo di
promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del
territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione
e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi;
2) I
rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai
principi della cooperazione per la realizzazione di
strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.
Capo II - Segni
distintivi
Articolo 7
Stemma e gonfalone
1) La
Comunità Montana ha un proprio stemma come da allegato, un
proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma,
adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti
e nel sigillo essa si identifica con il nome “Comunità
Montana del Gran Sasso” e con lo stemma dell’Ente.
2) Nelle
cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni
pubbliche, è esibito il gonfalone dell’Ente.
3) Il
regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone,
nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed
associazioni aventi sede nel territorio della Comunità
Montana.
Articolo 8
Albo pretorio e bollettino
1) La
Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede
per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle
informazioni che devono essere portati a conoscenza del
pubblico, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente
statuto e dai Regolamenti.
2) Il
Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli
atti previsti dalla legge e può conferire ad altro
dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.
3) La
pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di
lettura e di accesso.
4) La
Comunità Montana adotterà gli opportuni provvedimenti al
fine di :
-
pubblicare con cadenza
trimestrale un apposito bollettino nel quale sono inserite
le notizie di interesse generale;
-
diffondere per via
telematica le stesse notizie riportate sul bollettino e
quelle relative all’attività amministrativa, agli appalti,
alle forniture, ai servizi, nonché ogni altra notizia
utile, al fine di garantire la trasparenza dell’attività
dell’Ente.
TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA
Capo I – Statuto
Articolo 9
Carattere e contenuto
1) Lo
statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto
organizzativo della Comunità Montana;
2)
In particolare
lo statuto disciplina:
-
l’articolazione, la
composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni
degli organi politici;
-
l’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
-
l’attività di
programmazione;
-
le forme di collaborazione
con i comuni associati;
-
le modalità di gestione dei
servizi;
-
le forme di partecipazione
della popolazione alle politiche a favore del territorio
montano;
Articolo 10
Interpretazione
1) Le
norme dello statuto si interpretano secondo i criteri
fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in
generale;
2) E’
escluso il ricorso all’interpretazione analogica con
riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è
parimenti esclusa l’interpretazione autentica;
3) E’
ammesso il ricorso all’intenzione del formatore scaturante
in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale;
4) Sono
ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella
restrittiva.
Articolo 11
Modifiche e abrogazioni
1) Le
modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta
Esecutiva o da almeno un quinto dei Consiglieri generali
assegnati o da almeno tre Comuni membri con deliberazioni
adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2) Le
proposte di modifiche, accompagnate da una relazione
illustrativa, sono sottoposte all’esame del Consiglio entro
60 giorni dalla presentazione.
3) Le
norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate,
ma solo sostituite.
4) L’abrogazione
dell’intero Statuto può essere disposta esclusivamente con
l’atto di approvazione di un nuovo Statuto.
Articolo 12
Pubblicazione ed entrata in vigore dello
Statuto
1) Lo
Statuto e le sue modifiche sono pubblicate all’Albo Pretorio
della Comunità Montana, all’Albo Pretorio dei Comuni membri
e sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
2) Esso
entra in vigore dopo il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul BURA.
3) Analogamente
le modifiche allo Statuto esplicano gli effetti trascorso
il periodo di pubblicazione di cui al punto precedente.
Capo II –
REGOLAMENTI
Articolo 13
Caratteri e materie
1) La
Comunità Montana emana i Regolamenti previsti dalla Legge e
dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie
di sua competenza.
2) I
Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche
ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.
Articolo 14
Formazione, approvazione,
pubblicazione e modifiche
1) Salvo
le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà
regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su
iniziativa della Giunta Esecutiva o di un quinto dei
Consiglieri in carica.
2)
La delibera di approvazione del Regolamento è adottata, in
prima convocazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati e in seconda convocazione con il voto di almeno
1/5 dei Consiglieri assegnati.
3) I
Regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di
approvazione ed entrano in vigore dopo l’ulteriore
pubblicazione per altri quindici giorni dall’esecutività
della deliberazione stessa, salvo che non sia diversamente
stabilito nel Regolamento stesso.
4) Per
le modifiche dei Regolamenti, da formulare in modo
esplicito, si applicano le disposizioni dei commi
precedenti.
Articolo 15
Interpretazione
1) I
Regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri
fissati dall’articolo 10 per l’interpretazione dello
Statuto.
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Organi Politici
Articolazione degli organi
Articolo 16
Definizione degli Organi
1) Gli
Organi della Comunità Montana sono il Consiglio, il
Presidente della Giunta, la Giunta Esecutiva e il Presidente
del Consiglio.
CAPO I - Il Consiglio
Articolo 17
Composizione, durata ed elezione
1) Il
Consiglio della Comunità Montana è composto da numero 27
Consiglieri ed ha la stessa durata prevista dalla legge per
i Consigli Comunali.
2) Il
Consiglio è costituito esclusivamente da amministratori dei
Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli.
3) Ogni
Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a
3, nel rispetto delle minoranze, eletti a scrutinio segreto
e col sistema del voto limitato espresso attraverso
l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Sono
proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti si procede al
ballottaggio, da tenersi nella stessa seduta, tra gli
amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti
ed è proclamato eletto l’amministratore che riporta il
maggior numero di voti. Se anche dopo il ballottaggio si
registra una parità di voti è proclamato eletto il
consigliere con la maggiore cifra individuale.
4) I
rappresentanti di ciascun singolo Comune possono essere
revocati dal Consiglio che li ha nominati. Al voto per la
revoca del rappresentante di maggioranza non partecipano i
consiglieri della minoranza e viceversa per la revoca del
rappresentante di minoranza non partecipano i consiglieri
della maggioranza.
5) Ogni
Consiglio Comunale provvede, entro e non oltre 45 giorni
dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti
che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio
stesso. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti in
sostituzione di quelli deceduti, dimessi, impediti
permanentemente, revocati, rimossi o che hanno perso la
qualità di amministratori di Comune membro.
6) La
prima riunione del Consiglio della Comunità Montana dopo la
tornata elettorale ordinaria è convocata dal Consigliere più
anziano d’età entro 10 giorni dall’avvenuta acquisizione
agli atti dell’Ente di tutte le nomine dei rappresentanti
dei Comuni interessati alla tornata elettorale stessa. Il
consigliere più anziano di età, che presiede le sedute
consiliari fino alla nomina del Presidente della Giunta,
pone all’ordine del giorno la ricostituzione del Consiglio
che avviene mediante la ricognizione dei consiglieri rimasti
in carica e la convalida degli eletti, nonché la nomina del
Presidente e della Giunta Esecutiva.
7) Il
consiglio comunitario provvede alla convalida dei
rappresentanti dei Comuni interessati a tornata elettorale
non ordinaria nella prima seduta utile successiva alla
acquisizione della nomina dei rappresentanti.
8) Il
Consigliere entra in carica al momento della acquisizione al
protocollo della Comunità Montana della nomina da parte del
Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino
all’entrata in carica del successore. La deliberazione di
convalida, assunta con la partecipazione del consigliere da
convalidare, è immediatamente eseguibile.
9) Le
dimissioni del Consigliere sono irrevocabili e vanno
presentate al Sindaco del Comune, ove ricopre la carica di
amministratore, e al Presidente della Comunità Montana.
10) Il
Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato
impedimento, è dichiarato decaduto con propria deliberazione
dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione
da parte del Presidente, da comunicarsi all’interessato, con
Raccomandata A.R., entro 10 gg dalla convocazione del
Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione
della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di
appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato
decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate
dal Regolamento del Consiglio.
11) In
caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di
consigliere della Comunità Montana, il Consiglio Comunale
che lo aveva nominato provvede alla sua sostituzione nella
seduta immediatamente successiva alla conoscenza della
vacanza.
12) Il
Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo,
rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il
Consigliere sostituito.
13) In
caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune
continua ad essere rappresentato dai consiglieri in carica,
fino alla convalida dei successori nominati dal nuovo
Consiglio comunale.
14) Per
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e alle
altre norme vigenti, in quanto compatibili.
15) I
Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della
Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti
dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso,
utile al loro mandato.
16) Essi
sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi
stabiliti dalla legge.
17) I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione
posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto
di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
Art. 18
Il Presidente del Consiglio
1) E’
istituita la carica di Presidente del Consiglio. Egli è
eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata
del Consiglio. Può essere revocato con la stessa
maggioranza.
1) Convoca
e presiede le sedute del Consiglio.
2) Coordina
l’attività delle Commissioni Consiliari e può partecipare
alle sedute delle stesse.
3) In
caso di assenza o di impedimento il Consiglio è convocato e
presieduto dal Presidente della Giunta Esecutiva.
4) In
assenza del Presidente del Consiglio e del presidente della
Giunta, il Consiglio è presieduto dal consigliere più
anziano di età presente alla seduta.
5) Al
Presidente del Consiglio, in sostituzione delle indennità di
presenza, può essere attribuita, con provvedimento
consiliare, una indennità di funzione non superiore ad un
terzo di quella percepita dal Presidente della Giunta.
6) Apposito
Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio ed il suo
funzionamento.
Articolo 19
Sedute
1) Le
sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di
almeno 14 Consiglieri.
2) La
seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la
presenza di almeno 9 Consiglieri.
3) Le
sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali
circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte
di essa non sia pubblica.
Articolo 20
Convocazione
1) La
convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, da
spedire con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data,
l’ora d’inizio della seduta e l’elenco degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno. In casi di urgenza, i
termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica.
E’ ammessa la convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica, nel qual caso l’Ente dovrà accertare che il
destinatario abbia ricevuto la convocazione.
2) L’avviso
di convocazione può contenere la previsione della
prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi
anche non consecutivi.
3)
Il Presidente riunisce il
Consiglio entro 20 giorni:
a) su
richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo
nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti;
b) su
richiesta del Revisore dei Conti, quando siano riscontrate
gravi irregolarità nella gestione.
4) L’ordine
del giorno è pubblicato all’Albo Pretorio contemporaneamente
all’invio ai Consiglieri.
Articolo 21
Votazioni
1) Le
votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese
quelle per l’elezione del Presidente e della Giunta
Esecutiva, per la revoca degli Assessori e per la mozione di
sfiducia.
2) Le
votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3) Le
votazioni a scrutinio segreto avvengono con l’assistenza ed
il controllo di tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di
minoranza, designati dal Presidente.
4) Le
deliberazioni sono valide se ottengono il voto della
maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è
richiesta una diversa maggioranza qualificata. Dal computo
dei votanti vanno esclusi i Consiglieri che dichiarano di
astenersi.
Articolo 22
Ruolo
1) Il
Consiglio quale organo di rappresentanza dei Comuni membri
determina l’indirizzo politico attraverso l’adozione degli
atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che
amministrativo.
2) Gli
atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale e
la produzione normativa statutaria e regolamentare, la
programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità
di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
Articolo 23
Competenza
1)
Il Consiglio ha competenza
limitata ai seguenti atti:
-
Elezione del Presidente e
della Giunta esecutiva;
-
Statuto dell’Ente e delle
aziende speciali, Regolamenti salva l’ipotesi dei criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi;
-
Piani e Programmi
strategici;
-
Bilancio di Previsione e
relativi allegati;
-
Rendiconto della gestione;
-
Assunzione diretta di
pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi
di aziende speciali, partecipazione a società di capitali,
convenzioni con altri Enti;
-
Atti di indirizzo per
l’accettazione di delega di funzioni dai Comuni membri e
dalla Provincia;
-
Atti di indirizzo per
l’esercizio associato presso la Comunità Montana di
funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;
-
Contrazione di mutui non
previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione
di prestiti obbligazionari;
-
Tutti gli atti che la legge,
il presente Statuto e i Regolamenti gli attribuiscono.
2)
Le deliberazioni in ordine
agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere
adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le
variazioni di bilancio.
Articolo 24
Verbalizzazione
1) Il
Segretario – Direttore Generale, anche avvalendosi di
personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni di
Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della
seduta.
Articolo 25
Regolamento per il funzionamento del
Consiglio
1) Il
Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati, il Regolamento per il suo funzionamento.
2) Il
Regolamento disciplina le Commissioni Consiliari e la loro
composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei Consiglieri e la composizione dei gruppi.
CAPO II - La Giunta
Esecutiva
Articolo 26
Composizione, elezione e surroga
1) La
Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero di
assessori variabile da 2 a 6, come risulta dal documento
programmatico.
2) La
Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio nella prima adunanza
subito dopo la ricostituzione del consiglio a seguito di
tornata elettorale ordinaria, ovvero entro 20 giorni dalla
data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3) L’elezione
è effettuata sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno 10 Consiglieri, contenente la lista
dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori, nonché
le relativa materie delegate, a seguito di un dibattito
sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di
Presidente.
4) Sono
eleggibili alle cariche di Presidente e Assessore
esclusivamente gli Amministratori in carica dei Comuni
membri.
5) L’elezione
avviene a scrutinio palese per appello nominale a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in
cui non si raggiunga la maggioranza richiesta, dopo la
prima, sono indette due successive votazioni, da tenersi in
distinte sedute nel termine di 30 dalla prima seduta
convocata ai sensi del precedente comma 2. Qualora in
nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il
Consiglio viene sciolto secondo le modalità contenute
nell’art. 141 dell’ordinamento locale.
6) La
convocazione del Consiglio per l’elezione della Giunta
Esecutiva è disposta dal Consigliere più anziano d’età entro
20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
7) Le
adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal
Consigliere più anziano di età.
8) La
vacanza permanente della carica di Presidente della Giunta o
di oltre la metà dei restanti componenti della Giunta
Esecutiva comporta la decadenza della Giunta Esecutiva
stessa.
9) La
vacanza delle cariche suddette si verifica in caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso,
revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune
membro.
10) Non
si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento
temporaneo o sospensione dell’esercizio delle funzioni
adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della Legge 19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge
18 gennaio 1992, n. 16.
11) Le
dimissioni presentate dai componenti della Giunta Esecutiva
diventano irrevocabili dopo la loro presentazione alla
Segreteria Generale.
Articolo 27
Durata in carica
1) La
Giunta Esecutiva decade dalla carica in caso di rinnovo
parziale del Consiglio riguardante contemporaneamente la
metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2) Il
Presidente e gli Assessori esercitano le funzioni fino
all’insediamento dei successori.
3) Decadono
dalla carica il Presidente o gli Assessori, che non
intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo. La giustificazione dell’assenza va inviata per
iscritto alla Comunità Montana entro tre giorni dalla seduta
cui si è verificata l’assenza stessa. La Giunta Esecutiva
pronunzia la decadenza entro 20 giorni dalla data
dell’ultima assenza e la comunica all’interessato.
Articolo 28
Mozione di sfiducia
1) Il
Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2) La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno 10 Consiglieri
e può essere proposta solo nei confronti
dell’intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove
linee politico - amministrative, di un nuovo Presidente
della Comunità Montana e di una nuova Giunta.
3) Essa
viene messa a votazione non prima di 10 giorni e non oltre
20 giorni dalla sua presentazione.
4) Nella
seduta nella quale viene discussa la mozione di sfiducia non
possono essere trattati altri argomenti. La mozione di
sfiducia va discussa esclusivamente in prima convocazione.
5) L’approvazione
della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione
del nuovo esecutivo proposto.
Articolo 29
Revoca e surroga degli
Assessori
1) Il
Consiglio può revocare su proposta motivata i singoli
Assessori.
2) Alla
sostituzione dei singoli componenti della Giunta decaduti,
dimissionari, revocati o cessati provvede il Consiglio
nella prima seduta utile. La mancata sostituzione comporta
comunque la decadenza del componente.
Articolo 30
Ruolo
1) La
Giunta Esecutiva è l’organo di governo della Comunità
Montana.
2) Impronta
la propria attività ai principi della collegialità e della
visione d’insieme degli interessi dei Comuni membri.
Articolo 31
Funzionamento
1) La
Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che
stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.
2) Le
modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
dalla Giunta Esecutiva stessa.
3) La
Giunta Esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e
delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti assegnati.
Articolo 32
Attribuzioni
1) Alla
Giunta Esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di
amministrazione a contenuto generale o ad elevata
discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro
natura debbono essere adottati da organi collegiali e non
rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2) La
Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza
con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica
lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i
criteri generali cui dovranno attenersi i Dirigenti e i
Responsabili dei Servizi nell’esercizio delle proprie
competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla
Legge e dallo Statuto.
3)
Adotta i Regolamenti ad essa
riservati dalla Legge.
Articolo 33
Il Presidente della Giunta
1) Il
Presidente della Giunta è il capo dell’esecutivo della
Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2) In
particolare il Presidente della Giunta:
a) ha
la rappresentanza generale della Comunità Montana;
b)
ha la direzione unitaria e il
coordinamento dell’attività politica;
c) coordina
l’attività della Giunta Esecutiva;
d) Impartisce
direttive al Segretario – Direttore Generale in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
e atti anche riservati;
f) promuove
direttamente, o avvalendosi del Segretario – Direttore
Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera
attività della Comunità Montana;
g) compie
gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
h) può
disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di
capitali appartenenti alla Comunità Montana.
Articolo 34
Assessori
1) Gli
Assessori, in caso di assenza o impedimento anche del
Presidente, esercitano le funzioni sostitutive dello stesso
secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico.
Capo IV – La
conferenza dei Sindaci e il Difensore civico
Art. 35
La Conferenza dei Sindaci
1) E’
istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o
loro delegati componenti la Giunta Comunale, di ciascun
Comune membro della Comunità Montana.
2) Essa
è presieduta da un Sindaco eletto nel suo seno.
3) Ad
essa possono partecipare il Presidente della Giunta, i
componenti la Giunta e il Presidente del Consiglio.
4) La
Conferenza si riunisce ogni qualvolta esigenze di
consultazione lo richiedano ed è convocata dal Presidente
della Giunta per determinazione propria o su richiesta di
almeno tre Sindaci. In tal caso dovrà essere convocata entro
cinque giorni dalla richiesta.
ART. 36
Il Difensore Civico
1) La
Comunità Montana, ad ulteriore garanzia dell’imparzialità e
del buon andamento della propria azione amministrativa, può
istituire l’ufficio del Difensore Civico.
2) La
carica di Difensore Civico è elettiva ed è riservata alla
competenza esclusiva del Consiglio Comunitario, che vi
provvede a seguito di pubblico avviso.
3) Apposito
Regolamento disciplina le procedure e il quorum per
l’elezione del Difensore Civico, il funzionamento
dell’ufficio, le competenze e le attribuzioni, i casi di
ineleggibilità ed incompatibilità, la durata e la cessazione
dalla carica.
4) Le
competenze e le attribuzioni del Difensore Civico possono
essere estese anche ai Comuni membri della Comunità, su
espressa delega dei Consigli Comunali.
5) L’ufficio
del difensore civico è di norma gratuito. Tuttavia, il
Consiglio della Comunità può attribuire al Difensore Civico
un’indennità di funzione, il cui importo deve essere
stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione, proporzionale al numero degli Enti per i
quali svolge la funzione e, comunque, nel limite massimo del
30% dell’indennità di funzione percepita dal Presidente
della Comunità.
6)
Al Difensore
Civico compete il rimborso delle spese di viaggio, se
dovuto, nella stessa misura prevista per i dirigenti.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI
CAPO I – PRINCIPI
ORGANIZZATIVI
Articolo 37
Principi organizzativi
1) La
Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici
ai seguenti criteri:
-
creazione in collaborazione
coi Comuni membri di poli di servizio specializzati,
diretti da Dirigenti qualificati, realizzati anche
attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse
esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di
conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello
svolgimento delle attività, sia di supporto che di
produzione ed erogazione dei servizi, e
dell’approvvigionamento delle risorse;
-
organizzazione del lavoro
non per singoli atti ma per programmi e progetti
realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie
disponibili;
-
razionalizzazione e
semplificazione delle procedure operative, curando
l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e
l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed
informatiche;
-
efficacia, efficienza e
qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con
affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;
-
superamento del sistema
gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro
a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione
della massima flessibilità delle strutture e mobilità
orizzontale del personale.
2)
Il Regolamento, sulla base dei
suddetti principi, disciplina:
-
le forme, i termini e le
modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
-
la dotazione organica e la
modalità di accesso all’impiego;
-
il Segretario – Direttore
Generale;
-
la Dirigenza;
-
i Responsabili dei Servizi;
-
le procedure per l’adozione
delle determinazioni;
-
i casi di incompatibilità;
-
gli Organi collegiali;
-
gli ulteriori aspetti
concernenti l’organizzazione ed il funzionamento degli
uffici.
Articolo 38
Rapporti tra organi politici e dirigenza
1) Gli
organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle
rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive
generali impartite.
2) Alla
dirigenza della Comunità Montana e ai Responsabili dei
servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di
risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo.
3) I
rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai
principi di lealtà e di cooperazione.
CAPO II –
UFFICI E STRUTTURE
Articolo 39
Ufficio promozione e
organizzazione dell’esercizio associato di funzioni
1) Al
fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di
funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il controllo
finanziario e la collaborazione dei Comuni membri, un
apposito ufficio col compito di elaborare il piano
pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di
curarne l’attuazione attraverso la progettazione esecutiva e
di valutare i risultati conseguiti.
Articolo 40
Segretario – Direttore Generale
1) Il
Segretario – Direttore Generale ha la direzione complessiva
dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale
veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi
politici e la struttura tecnica.
2) Svolge
compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
Partecipa , in tale veste, alle riunioni del Consiglio e
della Giunta Esecutiva e ne dirige l’attività di assistenza
e verbalizzazione.
3) Se
in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della Legge 23
marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la
Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed
atti unilaterali nell’interesse della stessa.
4) Esercita
ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai
Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Giunta.
5) Coordina
l’attività gestionale tesa alla gestione associata di
funzioni comunali.
6) In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario –
Direttore Generale, un dirigente designato dalla Giunta
Esecutiva può essere incaricato di specifiche funzioni
vicarie.
ART. 41
Il Vice Segretario
1) E’
istituita la figura del Vice Segretario, con il compito di
sostituire il segretario temporaneamente assente.
2) L’incarico
può essere assegnato con deliberazione della Giunta ad altro
dirigente dell’area amministrativa, ovvero, in assenza di
tale figura, al dipendente di fascia D con maggiore
anzianità di servizio, titolare di posizione organizzativa,
ovvero ad altro dipendente, purché di fascia D. In tale
ultimo caso la Giunta è obbligata a motivare esplicitamente
la scelta.
Articolo 42
Responsabili dei Servizi
1) Ciascun
servizio, individuato dal Regolamento, è affidato dalla
Giunta, sentito il parere del Segretario Generale –
Direttore, a un dirigente che svolge le funzioni ad esso
attribuite dalla Legge e dal Regolamento.
2) In
assenza di altri dirigenti, la responsabilità dei servizi è
attribuita al Segretario-Direttore Generale, il quale può
delegare la gestione dei servizi assegnati a dipendenti
titolari di posizione organizzativa. In tal caso rimane a
carico del Segretario- Direttore Generale il compito di
vigilanza sull’attività dei delegati.
3) In
assenza o impedimento temporaneo del Dirigente o del
Responsabile del servizio delegato, l’incarico della
sostituzione è sempre attribuito con determinazione del
Segretario–Direttore Generale.
Articolo 43
Incarichi di Dirigenza e di alta
specializzazione
1) La
Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della
dotazione organica e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dell’Ente, l’assunzione a tempo determinato di
personale dirigenziale e di alta specializzazione, a
condizione che detto personale non sia presente all’interno
delle tecnostrutture.
Capo III – Atti
amministrativi
Articolo 44
Forma degli atti amministrativi
1) Gli
atti amministrativi del Consiglio e della Giunta Esecutiva
sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2) Gli
atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono
adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite,
nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3) Le
deliberazioni della Comunità Montana sono sottoposte al
controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando
ne facciano richiesta almeno 6 consiglieri, con le modalità
e per le materie indicate dall’art. 127 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
4) Ai
decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si
applicano, in via presuntiva, le procedure di cui
all’articolo 49 e all’art. 151
dell’ordinamento locale.
5) Le
determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali,
sono, su base annua, numerate progressivamente secondo
l’ordine cronologico.
Capo IV – Organo di
revisione
Articolo 45
Revisore
1) La
revisione economico-finanziaria, disciplinata
dall’ordinamento contabile, è affidata ad un solo revisore.
2) Le
proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate
da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria
generale almeno 24 ore prima della data della seduta
consiliare relativa alla sua elezione.
CAPO V - PROGRAMMAZIONE
Articolo 46
Obiettivi della programmazione e della
cooperazione
1) Per
la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana
assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo
4, il metodo della programmazione e della cooperazione con
altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e
in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in
stretto raccordo.
2) Tale
modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è
mirata a:
-
consentire ai Comuni membri,
specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere
opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
-
attuare una raccolta
organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul
territorio per consentire decisioni consapevoli;
-
attivare procedure
decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente
equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli
Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
-
favorire la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti
concernenti la zona omogenea;
-
armonizzare l’azione della
Comunità Montana con quella della Regione, degli organi
periferici dello Stato e degli organismi e Enti operanti
sul territorio di competenza;
-
formulare procedere per la
tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la
consultazione degli operatori economici e sociali;
-
rendere flessibile l’uso
delle risorse e strutture organizzative.
3)
In particolare:
-
la cooperazione coi Comuni
membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da
attuare con la creazione di strutture e meccanismi
standardizzati di raccordo;
-
la programmazione deve
servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e
inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle
conseguenze degli interventi, a stabilire regole
decisionali e a controllare i risultati.
Articolo 47
Documenti programmatici
1) Oltre
ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento
contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare
un sistema armonico di utili strumenti ed evitando
duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
-
il piano pluriennale di
sviluppo socio – economico;
-
il piano dei servizi dei
Comuni membri da gestire in forma associata;
-
il programma annuale
operativo di attuazione.
Articolo 48
Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico
1) La
Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo
economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini
e nei modi previsti dalla normativa regionale, tenendo conto
delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di
governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
2) Il
piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che
costituisce lo strumento unitario e di sintesi della
programmazione interessante il territorio della Comunità
Montana:
a) serve
a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni
da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla
base della conoscenza della realtà in cui si opera;
b) costituisce
un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
c) consiste
in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che
contengono elementi di progettualità;
d) si
concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in
sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e
i risultati in un continuo flessibile divenire.
Articolo 49
Articolazione del piano pluriennale di
sviluppo socio-economico
1) In
aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in
particolare dall’art. 7 della Legge sulla montagna, il piano
di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni
omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale,
la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con
particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da
gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche
concorrenti alla formazione del piano provinciale di
coordinamento.
Articolo 50
Piano dei servizi dei Comuni membri
gestiti in forma associata
1) Una
speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano
dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
2) Ai
fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità
Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni
membri adottati con riferimento all’ambito territoriale e ad
esigenze funzionali ed economiche.
3) A
seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e
dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi
Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta
delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi
comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4) Il
piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche
dei servizi, la forma di gestione prescelta previa
valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di
personale, il piano finanziario degli interventi e quello di
gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni
membri contenente la durata, le forme di consultazione, i
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 51
Programmi annuali operativi di attuazione
1) Il
piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali
operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative
da porre in essere nel corso dell’esercizio.
Capo VI – Servizi pubblici
e forme associative
Articolo 52
Forme di gestione
1) La
Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici,
compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con
i criteri imprenditoriali nelle forme che assicurano un
elevato grado di efficacia e di efficienza.
2) Le
deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle
forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da
uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere
con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3) La
Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici
nelle seguenti forme:
-
in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
-
in concessione a terzi, per
ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
-
mediante aziende speciali,
per servizi di notevole rilevanza economica e
imprenditoriale;
-
mediante istituzioni, per
servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
-
mediante società di capitali
quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e
privati;
-
in associazione con altri
Enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini
d’utenza.
Articolo 53
Collaborazione con altri Enti e organismi
pubblici
1) La
Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di
associazione con altri Enti e organismi pubblici, (ivi
compreso l’Ente Parco), per l’esercizio coordinato di
funzioni o di servizi,, ovvero per la gestione comune di
servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli
24, 25 e 27 dell’ordinamento locale.
Articolo 54
Adesione all’UNCEM
1) La
Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni,
Comunità ed Enti Montani.
2) La
Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre
associazioni di Enti locali i cui fini siano in armonia con
quelli contemplati dallo Statuto.
Capo VII Norme finanziarie
Articolo 55
Entrate
1) La
Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti
dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite
sia dallo Stato che da altri Enti e organismi pubblici e
privati.
2) La
Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale dei
Comuni membri determinato dal Consiglio Comunitario
contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione.
Articolo 56
Ordinamento finanziario e contabile
1) La
Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le
cui norme sono improntate alla semplificazione delle
procedure.
Articolo
Tesoriere 57
1) Il
servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza
pubblica ad un istituto bancario per un periodo non
superiore a 5 anni.
2) Il
Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della
convenzione da stipulare con il Tesoriere.
TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I – Individuazione
dei diritti
Articolo 58
Diritti
1) La
Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del
cittadino utente nei confronti dell’amministrazione,
individua i seguenti diritti: diritto all’informazione,
diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso
agli atti e di partecipazione al procedimento
amministrativo, diritto di consultazione e diritto di
controllo sociale.
Capo II – Garanzie e
strumenti
Articolo 59
Diritto all’informazione
1) A
ciascun cittadino utente è garantita una informazione
dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione
delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle
procedure da seguire sullo stato degli atti e delle
procedure che lo riguardano.
2) La
Comunità Montana istituisce, a termini dell’art. 24 della
legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per
offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di
informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica
amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di
strumenti informatici e telematici.
Articolo 60
Diritto di uguaglianza e imparzialità
1) L’accesso
ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al
principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna
distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti
preposti.
Articolo 61
Diritto di accesso e di partecipazione al
procedimento amministrativo
1) E’
garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di
accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini
stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di attuazione.
2) È
altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al
comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.
Articolo 62
Diritti di consultazione e controllo
sociale
1) Per
consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri,
esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo
sociale, il Regolamento individua e disciplina adeguate
forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni
svolte dalla Comunità Montana.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 63
La norme relative alla costituzione del
Consiglio si applicano alla prima tornata elettorale
ordinaria, mentre quelle relative alla nomina dell’organo
esecutivo si applicano al primo rinnovo dell’organo stesso,
fatta salva l’abrogazione della figura del Vice Presidente
che avrà effetto dall’entrata in vigore del presente
Statuto.
In sede di prima applicazione del presente
Statuto è consentito al Consiglio Comunitario provvedere
all’integrazione della Giunta in carica, fino ad un massimo
di 6 assessori, su richiesta del Presidente della Giunta
stessa.
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