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 della legge Stanca
   N.4 DEL 9 gennaio 2004

 

 

 

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STATUTO

COMUNITÀ MONTANA DEL GRAN SASSO 

ZONA “O” TOSSICIA (TE)

 

 

Titolo I – Principi

Cap. I – COMUNITA’ MONTANA
 

Articolo 1 Definizioni
 

Ai fini del presente Statuto con il termine:
 

a)   Comunità Montana si intende la Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” di Tossicia (TE);
 

b)   Legge sulla Montagna si intende la L. 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 

c)   Legge Regionale per lo sviluppo delle zone montane si intende la L.R. 18 maggio 2000, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 

d)   Testo Unico degli Enti locali (TUEL) si intende il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

e)  Ordinamento sul pubblico impiego si intende il D.Lgs. 30  marzo 2001, n. 165.

 

Articolo 2 Natura giuridica e ruolo
 

1)   La Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”, fino a diversa disposizione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, costituisce unione dei Comuni montani di Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia. Essa è Ente locale sovracomunale.
 

2)   La Comunità montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
 

Articolo 3 Territorio e sede
 

1)   Il territorio della Comunità Montana coincide con il territorio dei Comuni indicati all’art. 2.
 

2)   La Comunità montana ha sede in Tossicia (TE).

 

Articolo 4 Finalità e obiettivi

 

La Comunità Montana, nell’ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

  1. Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile  e culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un’adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall’art. 4 della Carta Europea dell’Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.
     

  2. Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell’ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.
     

  3. Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli a d essa delegati dalla regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio. In particolare:

  • Programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
     

  • Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell’art. 28 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con particolare riguardo ai settori di cui all’art. 11 della legge 31.01.1994, n. 97;
     

  • Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con altri Enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
     

  • Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all’incremento dell’occupazione in generale ed in particolare all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
     

  • Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:

  1. esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
     

  2. realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;
     

  3. sistemazione idraulico – forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all’agricoltura ed alla zootecnia;
     

  4. salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente montano;
     

  5. assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

  • Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;
     

  • Può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
     

  • Sostituisce, nell’esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell’art. 8 della Legge 03.12.1971, n. 1102;
     

  • Ai sensi dell’art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto o gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell’art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell’ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
     

  • Verifica che le opere previste dall’art. 2 - lettera a) - della legge 03.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
     

  • Promuove, attraverso la consultazione e l’informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche, e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano pluriennale di sviluppo socio – economico;
     

  • Per l’esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Provincia, con la Regione, con le altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 11 Legge 31 gennaio 1994, n. 97; Per la definizione e l’attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
     

  • Può costituire, per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui agli articoli 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
     

  • Può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali ed altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria;
     

  • Può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
     

  • Promuove, anche d’intesa con gli altri enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti,anziane, ai disabili portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra i giovani;
     

  • Promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previe le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l’interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra i giovani;
     

  • Aderisce all’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle associazioni;
     

  • Promuove, coordina e realizza interventi a favore della terza età, anche attraverso la socializzazione ed il trasferimento di conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri alle nuove generazioni;
     

  • Promuove, coordina e realizza interventi a favore dei giovani al fine di garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza nel territorio montano;
     

  • Promuove, coordina e favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Articolo 5

Assetto funzionale
 

1)   La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 

2)   Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai Comuni membri, dalla provincia e dalla regione;
 

3)   E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate;
 

4)   Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

 

Articolo 6

Programmazione e cooperazione interistituzionale
 

1)   La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi;
 

2)   I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

 

Capo II  - Segni distintivi

 

Articolo 7

Stemma e gonfalone
 

1)   La Comunità Montana ha un proprio stemma come da allegato, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome “Comunità Montana del Gran Sasso” e con lo stemma dell’Ente.
 

2)   Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell’Ente.
 

3)   Il regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

Articolo 8

Albo pretorio e bollettino
 

1)   La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.
 

2)   Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.
 

3)   La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e di accesso.
 

4)   La Comunità Montana adotterà gli opportuni provvedimenti al fine di :

  • pubblicare con cadenza trimestrale un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale;
     

  • diffondere  per via telematica le stesse notizie riportate sul bollettino e quelle relative all’attività amministrativa, agli appalti, alle forniture, ai servizi, nonché ogni altra notizia utile, al fine di garantire la trasparenza dell’attività dell’Ente.

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

 

Capo I – Statuto

 

Articolo 9

Carattere e contenuto
 

1)   Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana;
 

2)      In particolare lo statuto disciplina:

  1. l’articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;
     

  2. l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
     

  3. l’attività di programmazione;
     

  4. le forme di collaborazione con i comuni associati;
     

  5. le modalità di gestione dei servizi;
     

  6. le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;

Articolo 10

Interpretazione

 

1)   Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
 

2)   E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica;
 

3)   E’ ammesso il ricorso all’intenzione del formatore scaturante in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale;
 

4)   Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

 

Articolo 11

Modifiche e abrogazioni
 

1)   Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da almeno un quinto dei Consiglieri generali assegnati o da almeno tre Comuni membri con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 

2)   Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del Consiglio entro 60 giorni dalla presentazione.
 

3)   Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate, ma solo sostituite.
 

4)   L’abrogazione dell’intero Statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un nuovo Statuto.

 

Articolo 12

Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
 

1)   Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicate all’Albo Pretorio della Comunità Montana, all’Albo Pretorio dei Comuni membri e sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
 

2)   Esso entra in vigore dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURA.
 

3)   Analogamente le  modifiche allo Statuto esplicano gli effetti trascorso il periodo di pubblicazione di cui al punto precedente.

 

Capo II – REGOLAMENTI

 

Articolo 13

Caratteri e materie
 

1)   La Comunità Montana emana i Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
 

2)   I Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

 

Articolo 14

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
 

1)   Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un quinto dei Consiglieri  in carica.
 

2)   La delibera di approvazione del Regolamento è adottata, in prima convocazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e in seconda convocazione con il voto di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
 

3)   I  Regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della  delibera di approvazione ed entrano in vigore dopo l’ulteriore pubblicazione per altri quindici giorni dall’esecutività della deliberazione stessa, salvo che non sia diversamente stabilito nel Regolamento stesso.
 

4)   Per le modifiche dei Regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 

Articolo 15

Interpretazione
 

1)   I Regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’articolo 10 per l’interpretazione dello Statuto.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Organi Politici

Articolazione degli organi

 

Articolo 16

Definizione degli Organi
 

1)   Gli Organi della Comunità Montana sono il Consiglio, il Presidente della Giunta, la Giunta Esecutiva e il Presidente del Consiglio.

 

CAPO I - Il Consiglio

 

Articolo 17

Composizione, durata ed elezione
 

1)   Il Consiglio della Comunità Montana è composto da numero 27 Consiglieri ed ha la stessa  durata prevista dalla legge per i Consigli Comunali.
 

2)   Il Consiglio è costituito esclusivamente da amministratori dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli.
 

3)   Ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a 3, nel rispetto delle minoranze, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Sono proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al ballottaggio, da tenersi nella stessa seduta, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti ed è proclamato eletto l’amministratore che riporta il maggior numero di voti. Se anche dopo il ballottaggio si registra una parità di voti è proclamato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale.
 

4)   I rappresentanti  di ciascun singolo Comune possono essere revocati dal Consiglio che li ha nominati. Al voto per la revoca del rappresentante di maggioranza non partecipano i consiglieri della minoranza e viceversa per la revoca del rappresentante di minoranza non partecipano i consiglieri della maggioranza.
 

5)   Ogni Consiglio Comunale provvede, entro e non oltre 45  giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessi, impediti permanentemente, revocati, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di Comune membro.
 

6)   La prima riunione del Consiglio della Comunità Montana dopo la tornata elettorale ordinaria è convocata dal Consigliere più anziano d’età entro 10 giorni dall’avvenuta acquisizione agli atti dell’Ente di tutte le nomine dei rappresentanti dei Comuni interessati alla tornata elettorale stessa. Il consigliere più anziano di età, che presiede le sedute consiliari fino alla nomina del Presidente della Giunta, pone all’ordine del giorno la ricostituzione del Consiglio che avviene mediante la ricognizione dei consiglieri rimasti in carica e la convalida degli eletti, nonché la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva.

 

7)   Il consiglio comunitario provvede alla convalida dei rappresentanti dei Comuni interessati a tornata elettorale non ordinaria nella prima seduta utile successiva alla acquisizione della nomina dei rappresentanti.
 

8)   Il Consigliere entra in carica al momento della acquisizione al protocollo della Comunità Montana della nomina da parte del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all’entrata in carica del successore. La deliberazione di convalida, assunta con la partecipazione del consigliere da convalidare, è immediatamente eseguibile.
 

9)   Le dimissioni del Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune, ove ricopre la carica di amministratore, e al Presidente della Comunità Montana.
 

10) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive  senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, è dichiarato decaduto con propria deliberazione dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente, da comunicarsi all’interessato, con Raccomandata A.R., entro 10 gg dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
 

11) In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere della Comunità Montana, il Consiglio Comunale che lo aveva nominato provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
 

12) Il Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.
 

13) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri in carica, fino alla convalida dei successori nominati dal nuovo Consiglio comunale.
 

14) Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e alle altre norme vigenti, in quanto compatibili.
 

15) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato.
 

16) Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.
 

17) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

Art.  18

Il Presidente del Consiglio

 

1)   E’ istituita la carica di Presidente del Consiglio. Egli è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Può essere revocato con la stessa maggioranza.
 

1)   Convoca e presiede le sedute del Consiglio.
 

2)   Coordina l’attività delle Commissioni Consiliari e può partecipare alle sedute delle stesse.
 

3)   In caso di assenza o di impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta Esecutiva.
 

4)   In assenza del Presidente del Consiglio e del presidente della Giunta, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età presente alla seduta.
 

5)   Al Presidente del Consiglio, in sostituzione delle indennità di presenza, può essere attribuita, con provvedimento consiliare, una indennità di funzione non superiore ad un terzo di quella percepita dal Presidente della Giunta.
 

6)   Apposito Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio ed il suo funzionamento.

 

Articolo 19

Sedute
 

1)   Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 14 Consiglieri.
 

2)   La seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno 9 Consiglieri.
 

3)   Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

 

Articolo 20

Convocazione
 

1)   La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, da spedire con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l’ora d’inizio della seduta e l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica. E’ ammessa la convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, nel qual caso l’Ente dovrà accertare che il destinatario abbia ricevuto la convocazione.
 

2)   L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi anche non consecutivi.
 

3)      Il Presidente riunisce il Consiglio entro 20 giorni:
 

a)   su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti;
 

b)   su richiesta del Revisore dei Conti, quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
 

4)   L’ordine del giorno è pubblicato all’Albo Pretorio contemporaneamente all’invio ai Consiglieri.

 

Articolo 21

Votazioni
 

1)   Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, per la revoca degli Assessori e per la mozione di sfiducia.
 

2)   Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
 

3)   Le votazioni a scrutinio segreto avvengono con l’assistenza ed il controllo di tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Presidente.
 

4)   Le deliberazioni  sono valide se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza qualificata. Dal computo dei votanti vanno esclusi i Consiglieri che dichiarano di astenersi.

 

Articolo 22

Ruolo
 

1)   Il Consiglio quale organo di rappresentanza dei Comuni membri determina l’indirizzo politico attraverso l’adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
 

2)   Gli atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

 

Articolo 23

Competenza
 

1)      Il Consiglio ha competenza limitata ai seguenti atti:
 

  1. Elezione del Presidente e della Giunta esecutiva;
     

  2. Statuto dell’Ente e delle aziende speciali,  Regolamenti salva l’ipotesi dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

  3. Piani e Programmi strategici;
     

  4. Bilancio di Previsione e relativi allegati;
     

  5. Rendiconto della gestione;
     

  6. Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri Enti;
     

  7. Atti di indirizzo per l’accettazione di delega di funzioni dai Comuni membri e dalla Provincia;
     

  8. Atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;
     

  9. Contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
     

  10. Tutti gli atti che la legge, il presente Statuto e i Regolamenti  gli attribuiscono.

2)      Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio.

 

Articolo 24

Verbalizzazione
 

1)   Il Segretario – Direttore Generale, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni di Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

 

Articolo 25

Regolamento per il funzionamento del Consiglio
 

1)   Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per il suo funzionamento.

2)   Il Regolamento disciplina le Commissioni Consiliari e la loro composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei gruppi.

 

CAPO II -  La Giunta Esecutiva

 

Articolo 26

Composizione, elezione e surroga
 

1)   La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero di assessori variabile da 2 a 6, come risulta dal documento programmatico.
 

2)   La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio nella prima adunanza subito dopo la ricostituzione del consiglio a seguito di tornata elettorale ordinaria, ovvero entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
 

3)   L’elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 10 Consiglieri, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori, nonché le relativa materie delegate, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
 

4)   Sono eleggibili alle cariche di Presidente e Assessore esclusivamente gli Amministratori in carica dei Comuni membri.
 

5)   L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza richiesta, dopo la prima,  sono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di 30 dalla prima seduta convocata ai sensi del precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto secondo le modalità contenute nell’art. 141 dell’ordinamento locale.
 

6)   La convocazione del Consiglio per l’elezione della Giunta Esecutiva è disposta dal Consigliere più anziano d’età entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
 

7)   Le adunanze di cui ai commi  precedenti sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
 

8)   La vacanza permanente della carica di Presidente della Giunta o di oltre la metà dei restanti componenti della Giunta Esecutiva comporta la decadenza della Giunta Esecutiva stessa.
 

9)   La vacanza delle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
 

10) Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

11) Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta Esecutiva diventano irrevocabili dopo la loro presentazione alla Segreteria Generale.

 

Articolo 27

Durata in carica
 

1)   La Giunta Esecutiva decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del Consiglio riguardante contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
 

2)   Il Presidente e gli Assessori esercitano le funzioni fino all’insediamento dei successori.
 

3)   Decadono dalla carica il Presidente o gli Assessori, che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La giustificazione dell’assenza va inviata per iscritto alla Comunità Montana entro tre giorni dalla seduta cui si è verificata l’assenza stessa. La Giunta Esecutiva pronunzia la decadenza entro 20 giorni dalla data dell’ultima assenza e la comunica all’interessato.

 

Articolo 28

Mozione di sfiducia
 

1)   Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 

2)   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 10 Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico - amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.
 

3)   Essa viene messa a votazione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.
 

4)   Nella seduta nella quale viene discussa la mozione di sfiducia non possono essere trattati altri argomenti. La mozione di sfiducia va discussa esclusivamente in prima  convocazione.
 

5)   L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

 

Articolo 29

Revoca e surroga degli Assessori
 

1)   Il Consiglio può revocare su proposta motivata i singoli Assessori.

2)   Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta decaduti, dimissionari, revocati o cessati  provvede il Consiglio nella prima seduta utile. La mancata sostituzione comporta comunque la decadenza del componente.

 

Articolo 30

Ruolo
 

1)   La Giunta Esecutiva è l’organo di governo della Comunità Montana.
 

2)   Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d’insieme degli interessi dei Comuni membri.

 

Articolo 31

Funzionamento
 

1)   La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
 

2)   Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Esecutiva stessa.
 

3)   La Giunta Esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

 

Articolo 32

Attribuzioni
 

1)   Alla Giunta Esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
 

2)   La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
 

3)   Adotta i Regolamenti ad essa riservati dalla Legge.

 

Articolo 33

Il Presidente della Giunta
 

1)   Il Presidente della Giunta è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.

2)   In particolare il Presidente della Giunta:
 

a)   ha la rappresentanza generale della Comunità Montana;
 

b)   ha la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politica;
 

c)   coordina l’attività della Giunta Esecutiva;
 

d)   Impartisce direttive al Segretario – Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 

e)   acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 

f)    promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario – Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità Montana;
 

g)   compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
 

h)   può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.

 

Articolo 34

Assessori
 

1)   Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento anche del Presidente, esercitano le funzioni sostitutive dello stesso secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico.

 

Capo IV – La conferenza dei Sindaci e il Difensore civico

 

Art. 35

 La Conferenza dei Sindaci
 

1)   E’ istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati componenti la Giunta Comunale, di ciascun Comune membro della Comunità Montana.
 

2)   Essa è presieduta da un Sindaco eletto nel suo seno.
 

3)   Ad essa possono partecipare il Presidente della Giunta, i componenti la Giunta e il Presidente del Consiglio.
 

4)   La Conferenza si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano ed  è convocata dal Presidente della Giunta per determinazione propria o su richiesta di almeno tre Sindaci. In tal caso dovrà essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

 

ART. 36

Il Difensore Civico
 

1)   La Comunità Montana, ad ulteriore garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa, può istituire l’ufficio del Difensore Civico.
 

2)   La carica di Difensore Civico è elettiva ed è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunitario, che vi provvede a seguito di pubblico avviso.
 

3)   Apposito Regolamento disciplina le procedure e il quorum per l’elezione del Difensore Civico, il funzionamento dell’ufficio, le competenze e le attribuzioni, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata e la cessazione dalla carica.
 

4)   Le competenze e le attribuzioni del Difensore Civico possono essere estese anche ai Comuni membri della Comunità, su espressa delega dei Consigli Comunali.

 

5)   L’ufficio del difensore civico è di norma gratuito. Tuttavia, il Consiglio della Comunità può attribuire al Difensore Civico un’indennità di funzione, il cui importo deve essere stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, proporzionale al numero degli Enti per i quali svolge la funzione e, comunque, nel limite massimo del 30% dell’indennità di funzione percepita dal Presidente della Comunità.

 

6)   Al Difensore Civico compete il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto, nella stessa misura prevista per i dirigenti.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
 

CAPO I – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

 

Articolo 37

Principi organizzativi
 

1)   La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 

  1. creazione in collaborazione coi Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da Dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento delle risorse;
     

  2. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
     

  3. razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
     

  4. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;
     

  5. superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2)      Il Regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

  1. le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
     

  2. la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;
     

  3. il Segretario – Direttore Generale;
     

  4. la Dirigenza;
     

  5. i Responsabili dei Servizi;
     

  6. le procedure per l’adozione delle determinazioni;
     

  7. i casi di incompatibilità;
     

  8. gli Organi collegiali;
     

  9. gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Articolo 38

Rapporti tra organi politici e dirigenza
 

1)   Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 

2)   Alla dirigenza della Comunità Montana e ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
 

3)   I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

 

CAPO II – UFFICI E STRUTTURE

 

Articolo 39
 

Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni
 

1)   Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il controllo finanziario e la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

 

Articolo 40

Segretario – Direttore Generale
 

1)    Il Segretario – Direttore Generale ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
 

2)   Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa , in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.
 

3)   Se in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.
 

4)   Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Giunta.
 

5)   Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

 

6)   In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario – Direttore Generale, un dirigente designato dalla Giunta Esecutiva può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

 

ART. 41

Il Vice Segretario
 

1)    E’ istituita la figura del Vice Segretario, con il compito di sostituire il segretario temporaneamente assente.
 

2)    L’incarico può essere assegnato con deliberazione della Giunta ad altro dirigente dell’area amministrativa, ovvero, in assenza di tale figura, al dipendente di fascia D con maggiore anzianità di servizio, titolare di posizione organizzativa, ovvero ad altro dipendente, purché di fascia D. In tale ultimo caso la Giunta è obbligata a motivare esplicitamente la scelta.

 

Articolo 42

Responsabili dei Servizi
 

1)   Ciascun servizio, individuato dal Regolamento, è affidato dalla Giunta, sentito il parere del Segretario Generale – Direttore, a un dirigente che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dal Regolamento.
 

2)   In assenza di altri dirigenti, la responsabilità dei servizi è attribuita al Segretario-Direttore Generale, il quale può delegare la gestione dei servizi assegnati a dipendenti titolari di posizione organizzativa. In tal caso rimane a carico del Segretario- Direttore Generale il compito di vigilanza sull’attività  dei delegati.
 

3)   In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente o del Responsabile del servizio delegato, l’incarico della sostituzione è sempre attribuito con determinazione del Segretario–Direttore Generale.

 

Articolo 43

Incarichi di Dirigenza e di alta specializzazione
 

1)   La Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente,  l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno delle tecnostrutture.

 

Capo III – Atti amministrativi

 

Articolo 44

Forma degli atti amministrativi
 

1)   Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
 

2)   Gli atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
 

3)   Le deliberazioni della Comunità Montana sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne facciano richiesta almeno 6 consiglieri, con le modalità e per le materie indicate dall’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 

4)   Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via presuntiva, le procedure di cui all’articolo 49 e all’art. 151 dell’ordinamento locale.
 

5)   Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l’ordine cronologico.

 

Capo IV – Organo di revisione

 

Articolo 45

Revisore
 

1)   La revisione economico-finanziaria, disciplinata dall’ordinamento contabile, è affidata ad un solo revisore.
 

2)   Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno 24 ore prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione.

 

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

 

Articolo 46

Obiettivi della programmazione e della cooperazione
 

1)   Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 4, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
 

2)   Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:
 

  1. consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
     

  2. attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
     

  3. attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
     

  4. favorire la  circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
     

  5. armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e Enti operanti sul territorio di competenza;
     

  6. formulare procedere per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
     

  7. rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3)      In particolare:

  1. la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
     

  2. la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articolo 47

Documenti programmatici
 

1)   Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti  documenti programmatici:
 

  1. il piano pluriennale di sviluppo socio – economico;
     

  2. il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;
     

  3. il programma annuale operativo di attuazione.

Articolo 48

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 

1)   La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla normativa regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
 

2)   Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:
 

a)   serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza della realtà in cui si opera;
 

b)   costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
 

c)   consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
 

d)   si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

 

Articolo 49

Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 

1)   In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall’art. 7 della Legge sulla montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

 

Articolo 50

Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata
 

1)   Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
 

2)   Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri adottati con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
 

3)   A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
 

4)   Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

Articolo 51

Programmi annuali operativi di attuazione
 

1)   Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.

 

Capo VI – Servizi pubblici e forme associative

 

Articolo 52

Forme di gestione
 

1)   La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con i criteri imprenditoriali nelle forme che assicurano un elevato grado di efficacia e di efficienza.
 

2)   Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
 

3)   La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 

  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
     

  2. in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
     

  3. mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
     

  4. mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
     

  5. mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
     

  6. in associazione con altri Enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

Articolo 53

Collaborazione con altri Enti e organismi pubblici
 

1)   La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti e organismi pubblici, (ivi compreso l’Ente Parco), per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi,, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 24, 25 e 27 dell’ordinamento locale.

 

Articolo 54

Adesione all’UNCEM
 

1)   La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni,  Comunità ed Enti Montani.
 

2)   La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di Enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

 

Capo VII Norme finanziarie

 

Articolo 55

Entrate
 

1)   La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato che da altri Enti e organismi pubblici e privati.
 

2)    La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale dei Comuni membri determinato dal Consiglio Comunitario contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione.

 

Articolo 56

Ordinamento finanziario e contabile
 

1)   La Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

 

Articolo

Tesoriere 57
 

1)   Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a 5 anni.
 

2)   Il Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il Tesoriere.

 

TITOLO V

DIRITTI DEI CITTADINI
 

Capo I – Individuazione dei diritti

 

Articolo 58

Diritti
 

1)   La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

 

Capo II – Garanzie e strumenti

 

Articolo 59

Diritto all’informazione
 

1)   A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
 

2)   La Comunità Montana istituisce, a termini dell’art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

 

Articolo 60

Diritto di uguaglianza e imparzialità
 

1)   L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

 

Articolo 61

Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo
 

1)   E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di attuazione.
 

2)   È altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

Articolo 62

Diritti di consultazione e controllo sociale
 

1)   Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il Regolamento individua e disciplina adeguate forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 63
 

La norme relative alla costituzione del Consiglio si applicano alla prima tornata elettorale ordinaria, mentre quelle relative alla nomina dell’organo esecutivo si applicano al primo rinnovo dell’organo stesso, fatta salva l’abrogazione della figura del Vice Presidente che avrà effetto dall’entrata in vigore del presente Statuto.

In sede di prima applicazione del presente Statuto è consentito al Consiglio Comunitario provvedere all’integrazione della Giunta in carica, fino ad un massimo di 6 assessori, su richiesta del Presidente della Giunta stessa.


 

 
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