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 della legge Stanca
   N.4 DEL 9 gennaio 2004

 

 

 

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INDENNITA' COMPENSATIVA CE
 

Le C.C. M.M. sono state delegate dalla regione Abruzzo per la gestione dell’Indennità Compensativa CEE ai sensi del Regolamento CEE n. 950/97.
 

Considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un certo numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie e, quindi, il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili.
L'aiuto alle zone svantaggiate contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

  • garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,

  • conservare lo spazio naturale,

  • mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.

  1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

  2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

  • che coltivano una superficie minima di terreno da definire,

  • che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e

  • che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

Le indennità compensative sono fissate a un livello:

  • sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e tale da evitare compensazioni eccessive.

Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

  • della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,

  • della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,

  • degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,

  • del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.

  1. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

  2. Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato nell'allegato.
     

Le zone svantaggiate comprendono:

  • zone di montagna (articolo 18),

  • altre zone svantaggiate (articolo 19) e

  • zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).

Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

  • all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

  • in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero

  • a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

  • esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

  • a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

  • scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.
     

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.
 

Referente:

Geom. Giuseppe Celli 

Tel. 0861/ 698523  Fax 0861/ 698718

 

 
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